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A) Il diritto alla paternità dell’opera. 

B) 
L'autore gode del diritto di rivendicare la paternità dell'opera, cioè di esserne pubblicamente indicato e riconosciuto come l’artefice e, all’inverso, che non gli venga attribuita un’opera non sua o diversa da quella da lui creata. 
Anche il diritto alla paternità appartiene alla sfera della personalità dell’autore e perciò è autonomo rispetto ai diritti di utilizzazione economica e non si perde per effetto della cessione dei diritti a contenuto patrimoniale. 
Attraverso il diritto alla paternità sono tutelati il diritto all’onore, alla reputazione artistica, al nome e alla identità personale. 
L’usurpazione della paternità dell’opera costituisce plagio, contro il quale il vero autore può difendersi ottenendo per via giudiziale, se del caso, la distruzione dell’opera dell’usurpatore, oltre al risarcimento dei danni. 
L’autore, inoltre, ha diritto a rivelare la propria paternità sull’opera anche se questa è stata pubblicata anonima o pseudonima. 
Il diritto morale alla paternità è specificato dalla legge sul diritto d’autore, tra l’altro, nei seguenti casi: 
- l'editore è obbligato a riprodurre e porre in vendita l'opera col nome dell'autore, ovvero anonima o pseudonima, se ciò è previsto nel contratto; 
- gli autori dell'opera cinematografica hanno diritto che i loro nomi, con la indicazione della loro qualità professionale e del loro contributo nell'opera, siano menzionati nella proiezione della pellicola cinematografica; 
- gli esemplari del disco fonografico non possono essere messi in commercio se non portino stabilmente apposte, tra le altre, le indicazioni relative al nome dell'autore e nome dell'artista interprete od esecutore. 
Il diritto alla paternità dell’opera tutela, oltre a quello dell’autore, anche l'interesse pubblico, garantendo la collettività da ogni forma di inganno o confusione nella attribuzione della paternità intellettuale. 

B) Diritto alla integrità dell’opera. 
L’autore ha diritto ad essere giudicato dal pubblico per l’opera così come egli l’ha concepita. Anche questo diritto protegge dunque la reputazione e l’immagine dell’artista. 
La norma in esame dispone infatti che l’autore ha diritto di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione. 
Quindi, la tutela del diritto morale all’integrità dell’opera non si estende a qualsiasi modifica dell'opera ma riguarda, in sostanza, solo quelle modifiche che comportano un concreto pregiudizio per la personalità dell'autore. 
Ad esempio, alcune sentenze hanno stabilito che ogni interruzione pubblicitaria di un'opera cinematografica trasmessa con il mezzo televisivo comporta alterazione dell’identità dell’opera stessa, di modo che anche un singolo inserto viola il diritto morale del suo autore. 
Nelle stesso senso, la trasmissione televisiva di film accompagnata da interruzioni pubblicitarie, qualora esse creino condizioni sfavorevoli alla valutazione della effettiva identità dell'opera e, di riflesso, contribuiscono ad offrire un'immagine alterata del valore e della personalità dell'autore, costituisce lesione del diritto morale di autore. 
Nella materia delle interruzioni pubblicitarie televisive è intervenuta la legge n. 223/1990 che ne detta una specifica disciplina

 

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