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                                                 Statuto

                         “Gruppo Fotografico Carpe Diem ETS”

 

TITOLO I – Disposizioni generali

 

Art. 1 – E’ costituita a norma dell’art. 36 del codice civile e del Dlgs 117/2017 e sue successive modifiche, una associazione culturale denominata “Gruppo Fotografico Carpe Diem ETS”. L’associazione, apartitica ed apolitica, non ha fini di lucro ed ha la propria sede sociale ed operativa in Cavriglia (Arezzo). L’eventuale cambio della sede legale nello stesso Comune non comporta la modifica dello Statuto ma solo l’obbligo di comunicazione alle autorità competenti.

L’associazione potrà inoltre costituire proprie sedi secondarie anche in altre località.

Art. 2 – L’associazione, costituita tra cultori ed amanti dell’arte fotografica, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi :

(a) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

(b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

In particolare l’associazione intende svolgere le seguenti attività:

  • Promozione della cultura fotografica a livello locale, nazionale e internazionale finalizzata alla divulgazione della conoscenza dell’arte fotografica sotto l’aspetto artistico e tecnico;

  • Organizzazione di esposizioni e di proiezioni di autori nazionali ed internazionali, sia personali, sia collettive di soci e di simpatizzanti;

  • Organizzazione di corsi fotografici e quant’altro si renda necessario per il miglior raggiungimento dell’oggetto sociale. I corsi potranno essere tenuti sia da soci che da docenti professionisti e non;

  • Promozione della cultura fotografica con l’utilizzo di tecniche sperimentali ed all’avanguardia rispetto ai canoni ordinari in uso;

  • Organizzazione di incontri periodici con i soci, con i soci di altri circoli fotografici e con amatori o professionisti della fotografia per dare impulso, mediante confronti, allo studio ed all’approfondimento delle moderne tecniche di ripresa, di post produzione, di stampa, di montaggio e di sonorizzazione di immagini, a dibattiti sull’analisi critica ed estetica della fotografia.

  • Scambio di collaborazioni con altre associazioni fotografiche o comunque con altre Associazioni aventi interessi nel mondo dell’arte in senso generale;

  • Organizzazione di concorsi fotografici o video fotografici aventi interesse in ambito nazionale o estero. I concorsi organizzati dal Circolo potranno avere il patrocinio di associazioni fotografiche riconosciute a livello nazionale o internazionale ed anche il patrocinio di Enti pubblici o privati. I concorsi in oggetto, hanno quale fine la divulgazione della cultura fotografica di altri paesi o luoghi. Le opere partecipanti al concorso saranno giudicate da una giuria scelta dal Circolo che potrà ricomprendere tra i suoi membri sia i soci del Circolo che abbiano ottenuto riconoscimenti nazionali e internazionali qualificati o altri soggetti non soci e che comunque abbiano anch’essi ottenuto riconoscimenti a livello nazionale o internazionale (per riconoscimenti si intendono le qualificazioni rilasciate dalle Federazioni Nazionali e Internazionali, attenendosi ai loro regolamenti). I risultanti vincitori dei concorsi o comunque gli autori che risulteranno segnalati potranno ricevere premi stabiliti dal regolamento del concorso stesso;

  • Organizzazione di serate, con autori e docenti in qualsiasi disciplina avente carattere artistico, filosofico o umanistico, finalizzate alla visione di opere, all’interpretazione del messaggio visivo e all’analisi della conoscenza della storia e della filosofia dell’arte in senso generale;

  • Organizzazione di collaborazioni con altre associazioni culturali cittadine o comunque del territorio, nonché con l’assessorato competente della città ove ha sede il Circolo o con assessorati di altri Enti, al fine di divulgare la cultura fotografica;

  • Organizzazione, cura o produzione di pubblicazioni di riviste, di libri, di opuscoli e di cataloghi anche da cedere in vendita a soci e non soci;

  • Realizzazione di eventi, corsi fotografici, festival, esposizioni, momenti formativi e conoscitivi, attività all’aperto, iniziative divulgative anche a pagamento, svolgendo l’attività sia in proprio che condividendo progetti con altri soggetti sia associativi che imprenditoriali, gemellaggi con altri Circoli nazionali o esteri;

 

Si prevede l’adesione, mediante iscrizione annuale, alla Federazione Italiana Associazioni Fotografiche – FIAF e eventualmente alla FIAP ( Fédération Internationale de l'Art Photographique) e ad altre  federazioni alle quali  il Consiglio vorrà aderire.

 Il Circolo lascia libertà ai propri Soci di iscriversi o meno personalmente a dette Organizzazioni.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con il Decreto ministeriale 107/2021 che saranno successivamente individuate dal Consiglio direttivo.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

 

Art. 3 – Le risorse economiche, per il conseguimento degli scopi ai quali l’associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell’associazione, saranno costituite:

  • Dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;

  • Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

  • Somme ricavate dall’organizzazione di manifestazioni fotografiche e concorsi fotografici;

  • Contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

  • Contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;

  • Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

  • Entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore;

  • proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;

  • Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali manifestazioni fotografiche;

  • Proventi da attività di raccolta fondi  

Da ogni altro contributo, compresi eredità, donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell’associazione;
altre entrate compatibili con le finalità sociali e previste dal Codice del terzo settore.

L’Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, pubblicitarie, commerciali correlate e/o necessarie al raggiungimento dello scopo sociale.

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da: beni mobili ed immobili, donazioni, lasciti o successioni ed è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L’esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato dal Consiglio direttivo un rendiconto economico e finanziario all’Assemblea entro i primi 4 mesi dell’anno successivo e successivamente depositato nel RUNTS nei termini previsti dalla normativa.

Deroghe al termine del 30 Aprile possono essere previste in caso di comprovata necessità o impedimento.

Il rendiconto dell’esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificative che consentano di determinare la competenza dell’esercizio e il patrimonio dell’Associazione.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 6 del codice del terzo settore, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 4 – Gli organi dell’associazione sono:

  • L’Assemblea dei Soci

  • Il Consiglio Direttivo

  • L’organo di controllo (se reso obbligatorio dal Codice del Terzo Settore)

 

TITOLO II – I Soci

Art. 5 – L’associazione è libera e aperta a tutti. Possono far parte dell’associazione, in numero illimitato, le persone fisiche, enti in generale pubblici e privati che ne abbiano presentato domanda di ammissione, accettata dal Consiglio Direttivo, condividendo lo statuto ed intendono collaborare al raggiungimento dello scopo sociale.

E’ esclusa ogni limitazione del rapporto associativo in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci avranno diritto ad usufruire di tutti i servizi e di tutte le iniziative svolte dall’associazione che rientrino nei fini istituzionali della medesima.

In particolare hanno i seguenti diritti:

-    eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

-    esaminare i libri sociali con richiesta scritta al Presidente;

-    essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;

-    frequentare i locali dell’associazione;

-    partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;

-    concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività.

I soci (nel numero minimo di cinque) hanno diritto di iniziativa, che si esercita anche sotto forma di proposta, trasmessa al Presidente, che la inserisce all’ordine del giorno della prima seduta utile dell’Assemblea o del Consiglio Direttivo, secondo le rispettive competenze.

I soci sono tenuti al pagamento di una quota sociale annua la cui misura sarà fissata annualmente dal Consiglio Direttivo dell’Associazione e a rispettare il presente Statuto.

La quota non è trasmissibile e cedibile e non è rivalutabile.

I soci minorenni esercitano il diritto di voto attraverso coloro che ne hanno al responsabilità genitoriale.

I soci sono classificati secondo la distinzione di seguito riportata:

Soci Fondatori:

Sono soci Fondatori le persone fisiche o enti   che hanno firmato l’atto costitutivo. I soci fondatori s’impegnano al suo sviluppo anche con il versamento della quota sociale e degli eventuali  contributi annui stabiliti dall’Assemblea.

Soci Ordinari:

I soci ordinari sono le persone che, condividendo gli scopi dell’Associazione, s’impegnano al suo sviluppo anche con il versamento della quota sociale e degli eventuali contributi annui stabiliti dall’Assemblea.

Soci Sostenitori: Sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell’associazione mediante conferimenti in denaro superiori alla quota associativa di almeno 5 volte.  

Soci Onorari:

Sono soci Onorari le persone fisiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell’associazione, Il socio onorario non ha l’obbligo del pagamento della quota annuale.

La deliberazione di ammissione da parte del Consiglio direttivo deve essere comunicata all'interessato e annotata, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l’assemblea che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Art. 6 – Il socio che intende recedere dall’Associazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata o consegnata a mano al Presidente o comunque inviando una comunicazione a mezzo posta elettronica (posta elettronica certificata o posta elettronica ordinaria all’indirizzo del circolo o del presidente dello stesso), oppure presentando direttamente al circolo le proprie dimissioni. Le dimissioni devono pervenire almeno un mese prima della scadenza dell’anno associativo.

La qualifica di socio inoltre può essere persa per espulsione decisa dall’Assemblea dei Soci a seguito di gravi motivi o di grave violazione di norme statutarie. La deliberazione sarà adottata con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie contro deduzioni. (Il socio decade automaticamente anche per il mancato versamento, entro l’anno solare o comunque entro la data stabilita dall’assemblea, della quota sociale annuale).

 

 

TITOLO III – L’Assemblea dei Soci

 

Art. 7 – L’assemblea dei soci si riunisce presso la sede sociale od in altro luogo da indicarsi nell’avviso di convocazione. La convocazione dell’assemblea, stabilita con delibera del consiglio direttivo, viene comunicata con preavviso di almeno dieci giorni da recapitarsi a mezzo posta elettronica e ordinaria per coloro che ne sono in possesso; la convocazione è da ritenersi comunque valida mediante affissione della medesima nella bacheca posta all’ingresso del Circolo.

Ogni socio ha diritto ad un voto in assemblea.

L’assemblea ordinaria dei soci si riunisce perlomeno una volta all’anno, entro il mese di aprile dell’anno di riferimento, per deliberare sul rendiconto finanziario dell’anno precedente, sul budget dell’anno successivo e su eventuali altri punti all’ordine del giorno iscritti su delibera del Consiglio Direttivo.

In particolare l’assemblea ordinaria ha il compito: di ratificare l’entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo; di approvare il bilancio consuntivo ed il budget per l’anno successivo; eleggere il Consiglio Direttivo e l’organo di controllo se reso obbligatorio dalla normativa vigente oltre il revisore dei conti se obbligatorio per legge; deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; deliberare sulla esclusione degli associati ; approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari; deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

 L’assemblea straordinaria ha il compito di: deliberare sulle modifiche dello statuto e dell’atto costitutivo dell’associazione e sullo scioglimento trasformazione, fusione, scissione della stessa e la devoluzione del patrimonio.

Art.8 - l’Assemblea dei soci può essere convocata per deliberazione del consiglio direttivo o su domanda di tanti soci che rappresentino perlomeno il 10% degli iscritti, con un minimo di cinque soci.

Art. 9 – Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. Tutti i soci hanno diritto di voto in assemblea purché risultino iscritti nel registro dei soci da almeno tre mesi e siano in regola con il pagamento della quota associativa relativo all’anno per il quale viene eletto il consiglio direttivo.

Ciascuno socio può rappresentare un solo socio purché munito di regolare delega rilasciata in forma scritta (con allegata copia di documento di identità).

Per la costituzione legale dell’assemblea è necessario l’intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50% degli iscritti. Non raggiungendo questo numero di presenti la sessione può essere tenuta in seconda convocazione; nella seconda convocazione l’assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci o rappresentanti presenti. La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

Per modificare l’Atto costitutivo e lo Statuto occorre in prima convocazione la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione con  la presenza di almeno 1/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento, trasformazione, fusione, scissione dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

Art. 10 – L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta, salvo i casi speciali previsti dallo statuto.

 

Art. 11 – Delle assemblee vengono redatti verbali a cura del Presidente e di un segretario nominato nel corso dell’assemblea.

 

 

 

TITOLO IV – Presidente

 

Art. 12 – Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi membri. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci. Il Presidente è rappresentante e garante del volere dell’Assemblea. Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell’Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione. In particolare compete al Presidente:

  • Predisporre le linee generali del programma stilato dall’Assemblea delle attività annuali ed a medio termine dell’Associazione;

  • Convocare e presiedere l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, eseguire le deliberazioni, firmare, anche a mezzo di componenti del Consiglio Direttivo da lui delegati specificamente per singolo atto, gli atti relativi alla gestione;

  • Stipulare i contratti e le convenzioni;

  • Ordinare le spese, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle deliberazioni degli organi dell’Associazione e disporre per gli incassi;

  • Redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’Associazione nel rispetto di quanto deliberato dall’Assemblea;

  • Vigilare sulle strutture e sui servizi dell’Associazione;

  • Determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l’Associazione e gli associati
    Emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell’associazione.

Il presidente, inoltre, individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento e gli obiettivi.

TITOLO V – Il Consiglio Direttivo

 

Art. 13 – il Consiglio Direttivo è nominato dall’Assemblea ed è composto da soci da 5 fino ad un massimo di 7 (sette) membri (è ricompreso nel numero minimo e massimo il Presidente). Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Ciascun socio maggiorenne può proporre la propria candidatura a Consigliere, la candidatura deve pervenire al Circolo almeno venti giorni prima della data in cui è convocata l’assemblea elettiva, è eletto consigliere chi ottiene i voti sufficienti in base al numero di consiglieri fissati dalla Assemblea su proposta del consiglio direttivo uscente per comporre il consiglio direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Se vengono a mancare uno o più consiglieri il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o i soci che nell’ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. Nel caso in cui non vi fossero soci nella graduatoria il Consiglio direttivo deve indire elezioni suppletive.

In ogni caso i nuovi consiglieri, subentrati per graduatoria o eletti, cessano dal loro mandato contemporaneamente alla scadenza del termine fissato nell’Assemblea elettiva.
Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’Assemblea per nuove elezioni. La carica di Consigliere è gratuita, il Consiglio Direttivo può autorizzare il Presidente o suoi delegati a compiere trasferte prevedendo il rimborso delle spese borsuali (ad esempio: rimborsi di alberghi e di mezzi pubblici) e del costo relativo al chilometraggio compiuto con il proprio mezzo secondo la tabella ACI. Si applica, comunque, l’art. 17 del Codice del terzo settore.

Art. 14 – Il Consiglio Direttivo realizza le iniziative deliberate dall’Assemblea dei soci in ordine all’attuazione degli scopi dell’associazione. In particolare il Consiglio Direttivo:

  1. Nomina il Presidente.

  2. Nomina il Vice – Presidente, il quale sostituisce il Presidente ogni qualvolta questo sia impedito a poter adempiere le proprie funzioni ed è responsabile della delega che il Presidente può attribuirgli di volta in volta. Il Presidente ha facoltà di delegare su specifici atti o funzioni un altro componente del Consiglio.

  3. Nomina il Segretario e il Tesoriere. Tali incarichi, a giudizio del Consiglio Direttivo, possono essere rivestiti dalla stessa persona.

  4. Redige i progetti di budget, il rendiconto annuale da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione.

  5. Stabilisce l’importo delle quote annue sociali.

  6. Assume tutti i provvedimenti necessari per l’attuazione dei fini statutari.

  7. Delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’associazione.

 

Art. 15 – Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima della data fissata; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione potrà essere fatta a mezzo posta elettronica oppure a mezzo chat telefonica o consegnando la convocazione cartacea all’interessato.
L’avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno, il luogo e l’ora fissata.

Art. 16 – Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri. Le sue deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il mancato intervento a tre sedute consecutive senza valida giustificazione produce la decadenza d’ufficio del membro del Consiglio.

La riunione è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente o in assenza di quest’ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all’Associazione. In caso di necessità ed urgenza, la riunione potrà tenersi mediante videoconferenza, dandone atto nei relativi verbali della riunione.

Le funzioni di segreteria sono svolte dal Segretario dell’Associazione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 17 – Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Tesoriere e il Segretario. Il Segretario ha funzioni di coordinamento e redige i verbali. Il Tesoriere, con il Presidente, disgiuntamente tra di loro, hanno la responsabilità della cassa e della tenuta dei conti. Il Tesoriere è autorizzato dal Comitato direttivo ad avere una determinata somma liquida disponibile per le esigenze immediate dell’associazione. Il Tesoriere ed il Presidente sono autorizzati: ad effettuare versamenti sul conto corrente dell’Associazione; ad effettuare prelevamenti dal conto corrente entro la cifra stabilita dal Consiglio Direttivo (quindi a rilasciare lo specimen della propria firma presso l’Istituto di credito con cui opera l’Associazione); a detenere una carta di credito; ad avere le password di accesso all’home banking del conto corrente intestato all’Associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

 

 

TITOLO VII – Organo di controllo

Art. 18 – L’organo di controllo qualora reso obbligatorio dal Codice del Terzo Settore o da altra normativa, o comunque quando siano superati i parametri previsti dalla legge, verrà nominato dall’assemblea.

L’Organo di controllo ai sensi dell’art. 30 del CTS nel caso sussistano gli obblighi di legge, ha il compito di:

– vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

– esercitare il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro;

– monitorare dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida.

 I suoi componenti possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere (agli amministratori) notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinate operazioni.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo ai componenti dell’Organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile (Cause d’ineleggibilità e di decadenza). 

I suoi componenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. I restanti componenti dovranno comunque possedere adeguata esperienza in campo amministrativo, contabile e associativo.  

TITOLO VIII– Lo scioglimento

Art. 19 – In caso di scioglimento per qualsiasi causa, l’assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, ad altro ente del terzo settore con finalità analoghe in conformità con quanto previsto dall’Art. 9 del Codice del Terzo Settore (CTS), procedendo alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

Art. 20 – Per quanto non previsto dallo statuto o dai regolamenti interni, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

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